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Le onlus sono enti privati che svolgono attività senza scopo di lucro per esclusive finalità di solidarietà sociale. Con l’entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) l’acronimo verrà superato ed entreranno a far parte degli Enti del Terzo Settore

Onlus è l’acronimo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Associazioni, enti, organizzazioni di volontariato, società cooperative possono essere onlus. Si tratta in ogni caso di soggetti privati che svolgono un’attività per esclusive finalità di solidarietà sociale. Tuttavia, è importante precisare fin da subito che, con la riforma del Terzo settore, questo acronimo riconosciuto dall’ordinamento italiano è stato sostituito da un altro: ETS, Ente del Terzo Settore. Con l’entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nel corso del 2022 il termine onlus cesserà quindi di esistere.

Che cosa è una onlus?

In base all’articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, le onlus sono enti di carattere privato dotati di uno statuto o di un atto costitutivo che corrisponda ai requisiti elencati nello stesso articolo. Una organizzazione non lucrativa di utilità sociale non si configura quindi come un nuovo soggetto giuridico. È una categoria in cui rientrano determinati soggetti giuridici, ai quali viene riservato un regime fiscale agevolato, in funzione del beneficio che il loro operato porta alla collettività. Ogni onlus deve essere iscritta ad un elenco, l’Anagrafe unica delle onlus, condizione necessaria per ottenere i benefici fiscali. Per iscriversi, bisogna inoltrare la richiesta all’Agenzia delle Entrate. Le onlus operano come altre associazioni. Hanno infatti un’assemblea dei soci, un presidente e un consiglio direttivo. Viene periodicamente approvato un bilancio, ma gli utili vanno sempre reinvestiti nelle attività che esse portano avanti.

Requisiti dello statuto o dell’atto costitutivo

Per essere riconosciuto come onlus, un ente deve riportare nello statuto o nell’atto costitutivo lo svolgimento di almeno una di queste attività:

  • assistenza sociale, socio sanitaria o sanitaria
  • beneficenza
  • istruzione o formazione
  • sport dilettantistico
  • promozione e valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, della cultura o dell’arte
  • tutela dei diritti civili
  • ricerca scientifica
  • cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Ci sono poi diversi obblighi e doveri da rispettare. Dal perseguimento di finalità di solidarietà sociale all’impiego degli utili per la realizzazione delle attività istituzionali: è vietato distribuire utili, fondi, riserve o capitale. In caso di suo scioglimento, l’ente deve devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni senza scopo di lucro. Ogni onlus è obbligata inoltre a redigere il bilancio o rendiconto annuale e a garantire una assoluta trasparenza di gestione e delle modalità associative. Al contempo, è importante ricordare che una onlus può avere personale stipendiato, oltre che dotarsi di volontari, e può avere entrate di natura commerciale. Anche i componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati.

Chi può diventare onlus?

I soggetti che possono rientrare nella categoria delle onlus sono:

  • associazioni riconosciute e non riconosciute
  • comitati
  • fondazioni
  • società cooperative
  • enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica
  • chiesa cattolica.

Non possono invece essere onlus:

  • enti pubblici
  • società commerciali diverse da quelle cooperative
  • fondazioni bancarie
  • partiti e movimenti politici
  • sindacati
  • associazioni dei datori di lavoro e di categoria.

Esistono infine le onlus di diritto, enti che assumono la qualifica di onlus direttamente:

  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e che non si limitino a svolgere “attività commerciali e produttive marginali”
  • organizzazioni non governative
  • singole cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali.

Agevolazioni fiscali

Le onlus usufruiscono di un regime tributario agevolato relativamente alle imposte sui redditi, l’IVA e altre imposte indirette. Ciò significa che né il ricavato né gli utili delle attività realizzate dalle onlus vengono tassati. E quindi queste organizzazioni non sono tenute a rilasciare ricevute o scontrini fiscali, anche se svolgono attività commerciali. Inoltre, le donazioni in favore delle onlus consentono di ottenere deduzioni e detrazioni. In questo modo si favorisce la raccolta di fondi a loro beneficio. Inoltre, dal 2006 le Onlus possono richiedere il 5 per mille.

Finanziamenti

Il fatto che le onlus non abbiano scopo di lucro non significa che non possano praticare attività commerciali. Devono, anzi, trovare necessariamente il modo di sostentarsi. Pur contando sull’aiuto di volontari, non possono fare a meno di personale retribuito, con specifiche competenze. Donazioni, quote associative e lasciti sono importantissimi, ma non sufficienti. Per questo spesso le onlus organizzano, banchetti, eventi ricreativi e attività di vario genere nel quale le persone sono incentivate a fare qualche acquisto o a versare una quota di partecipazione. L’unico obbligo, in questi casi, è quello di reimpiegare gli utili per gli scopi indicati nello statuto e di redigere un bilancio o un rendiconto.

Cosa cambia con la riforma del Terzo settore

Ci troviamo, attualmente, in un momento di transizione per quanto riguarda l’attuazione a livello operativo delle novità introdotte dalla riforma del Terzo settore. Con l’entrata in vigore del RUNTS le organizzazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus dovranno adeguare il proprio statuto (il passaggio è già in corso). In particolare, entro maggio 2022 dovranno scegliere di far parte di una di queste categorie:

  • ODV, organizzazione di volontariato
  • APS, associazione di promozione sociale
  • altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 117/2017.

Inoltre, una volta iscritte al RUNTS, le “ex-onlus” dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), Spid e firma digitale. Questo nell’ottica del processo di crescente digitalizzazione e trasparenza che coinvolge il Terzo settore.

Anna Maria Siccardi

Laureata in Fisica presso Università degli Studi di Torino. Imprenditrice attiva nel settore dell’innovazione digitale sin dal 1998, ha partecipato alla nascita e allo sviluppo di aziende web quali CHL, Bakeca, Seolab, Wickedin, Jojob. E’ membro del Comitato esecutivo del Club degli Investitori di Torino. Nel 2011 ha fondato Rete del Dono insieme a Valeria Vitali e da allora si occupa di trasformazione digitale del Terzo Settore.

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