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L’acronimo ETS – Enti del Terzo Settore identifica una qualifica giuridica che possono ottenere tutte le associazioni e organizzazioni iscritte al Registro Unico delle Imprese del Terzo Settore 

L’ ETS – Ente del  Terzo Settore, è una qualifica giuridica introdotta dalla Riforma del Terzo Settore che può essere ottenuta da quegli enti che non perseguono lo scopo di lucro, bensì operano per perseguire finalità civiche, di utilità sociale e solidaristiche. Come vedremo, la casistica è piuttosto ampia, ma al contempo sono molteplici e precisi i requisiti per ottenere questo riconoscimento. Vediamoli nel dettaglio.

Cosa si intende per ETS?

ETS è l’acronimo di Ente Terzo Settore. Questa qualifica, di rilevanza giuridica, identifica tutte quelle attività che operano per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mettendo in campo attività di interesse generale. Chiaramente, un ente del Terzo Settore non può perseguire come suo obiettivo il profitto: gli eventuali utili vanno redistribuiti per le finalità perseguite.  Non è obbligatorio, per le realtà attive nel mondo del volontariato, della beneficenza o della cooperazione, acquisire la qualifica di ETS. Tuttavia, non è conveniente restare fuori dal Terzo Settore, perché non si potrebbe più accedere ad importanti sostegni e agevolazioni.

Quando si diventa ETS?

Per diventare Enti Terzo Settore è obbligatorio iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). E per farlo, bisogna essere in possesso di determinati requisiti e aver adeguato il proprio statuto in base a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). A monte di tutto ciò, come abbiamo già visto, occorre ovviamente perseguire l’interesse collettivo. Ma chi può, nello specifico, diventare un ETS? Gli Enti del Terzo Settore possono essere:

  • associazioni di promozione sociale (APS)
  • enti filantropici
  • organizzazioni di volontariato
  • imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • associazioni, fondazioni (escluse quelle di origine bancaria) e altri enti di natura privata (escluse le società) che operano senza scopo di lucro
  • enti religiosi dotati di personalità giuridica.

Come si può intuire da questo elenco, la casistica è piuttosto ampia. Tendenzialmente, ogni organizzazione di volontariato, associazione o altra realtà che operi senza scopo di lucro può diventare un ETS, purché sia iscritta al RUNTS. Vuoi saperne di più sull’Iscrizione al RUNTS?

Che differenza c’è tra ETS e APS?

Le APS (associazioni di promozione sociale), che abbiamo appena citato nell’elenco qui sopra, rappresentano una categoria di Ente del Terzo Settore. Più precisamente, le APS svolgono attività di interesse generale in favore dei propri associati o della collettività. Sono quindi una parte della grande famiglia degli ETS. Per le APS, così come per le ODV (Organizzazioni di Volontariato), la riforma ha previsto una soluzione di continuità a livello normativo, con l’istituzione degli ETS. 

 

 

Che differenza c’è tra Onlus e Ets?

La categoria delle Onlus è stata abrogata dalla Riforma del Terzo Settore. Ciò non significa che le Onlus sono sparite, ma semplicemente che hanno dovuto scegliere una delle diverse forme previste dal Codice del Terzo Settore alla quale adeguarsi. Quindi, la (ex) Onlus può essere un ETS, diventando ad esempio un’APS o una ODV. Oppure può scegliere di non iscriversi al RUNTS e di non far parte del Terzo Settore: in questo caso sarà però costretta a devolvere il proprio patrimonio.

Chi non entra nel Terzo settore?

Non possono ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore le seguenti realtà:

  • amministrazioni pubbliche locali e nazionali
  • istituti, università e scuole di ogni ordine e grado
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni di rappresentanza
  • partiti, sindacati e associazioni politiche
  • fondazioni bancarie.

Obblighi e divieti

Gli ETS hanno l’obbligo di reinvestire ai fini degli obiettivi perseguiti ogni eventuale profitto. Inoltre, sono tenuti a redigere bilancio sociale (se le entrate annuali superano il milione di euro) e bilancio d’esercizio o rendiconto. Se invece le entrate superano i 100mila euro annui, gli ETS devono pubblicare sul proprio sito web i compensi spettanti ad ogni associato, dirigente e organo amministrativo. Tutto ciò è volto ad una maggiore chiarezza e trasparenza del mondo del Terzo Settore, che la Riforma ha normato, in modo da renderlo più omogeneo e funzionale.

Elisa Rosso

Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso Università di Torino, lavora da sempre nel non profit e nel sociale con un significativa esperienza nel settore raccolta fondi di grandi e piccole ONP (Amnesty International e NutriAid). Nell’autunno 2016 approda in Rete del Dono, dove si occupa di dare assistenza e consulenza alle ONP e alle Fondazioni per la promozione dei loro progetti e l'ottimizzazione delle campagne di raccolta fondi.

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